IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  25 luglio 2005, n. 150, recante delega al Governo
per  la  riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto
30  gennaio  1941,  n.  12,  per il decentramento del Ministero della
giustizia,  per la modifica della disciplina concernente il Consiglio
di  presidenza  della  Corte  dei  conti e il Consiglio di presidenza
della  giustizia amministrativa, nonche' per l'emanazione di un testo
unico;
  Visti,  in  particolare  gli  articoli 1, comma 1, lettera a), e 2,
comma  1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o),
p),  q)  e  r),  della  legge  25 luglio 2005, n. 150, concernenti la
modifica  della  disciplina per l'accesso in magistratura, nonche' la
disciplina   della   progressione  economica  e  delle  funzioni  dei
magistrati  e  gli  articoli 1, comma 3, e 2, comma 9, della medesima
legge numero 150 del 2005;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 5 ottobre 2005;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati,  espressi  in  data  20 dicembre 2005 ed in data 10 gennaio
2006,  e  del  Senato  della Repubblica, espressi in data 22 dicembre
2005  ed  in  data  12 gennaio 2006, a norma dell'articolo 1, comma 4
della citata legge numero 150 del 2005;
  Ritenuto,  cogliendo  il  significato  della condizione posta dalla
Commissione   giustizia   della   Camera   dei   deputati  in  ordine
all'articolo   19,   comma  2,  di  inserire,  all'articolo  55,  una
disposizione  transitoria,  allo  scopo  di  evitare che il Consiglio
superiore  della  magistratura  sia  costretto  a  disporre repentini
mutamenti delle funzioni o, comunque, dell'incarico, rispetto a tutti
i   magistrati   che  hanno  gia'  maturato  il  periodo  massimo  di
permanenza,  con  conseguenti  possibili difficolta' di funzionamento
degli  uffici, consentendo, viceversa, al medesimo organo, uno spazio
temporale, la cui durata e' mutuata da quella prevista, in materia di
proroga  della  permanenza, dall'articolo 19, comma 1, entro il quale
provvedere comunque ai mutamenti suddetti;
  Ritenuto di non conformarsi alla condizione posta dalla Commissione
giustizia  della  Camera dei deputati in ordine all'articolo 1, comma
1,  atteso  che,  qualora  la  stessa  si  riferisca anche alle prove
scritte  del  concorso, il suo accoglimento determinerebbe un aumento
del  numero  delle  medesime  da tre a quattro che appare estraneo ai
principi  e  criteri di delega, nonche' inopportuno, tenuto conto del
piu'   ridotto   rilievo,   rispetto   alla  vita  professionale  del
magistrato,   delle   materie  attinenti  al  diritto  dell'economia,
rispetto  alle  altre  tre  oggetto  della  prova scritta; qualora la
condizione  debba, viceversa, intendersi come riferita esclusivamente
alle   prove   orali   del  concorso,  deve  invece  osservarsi  che,
nell'ambito di tali prove, lo schema prevede gia' l'inserimento delle
materie,  tra quelle riconducibili al "diritto dell'economia", con le
quali  piu'  frequentemente  il  magistrato dovra' confrontarsi nella
propria vita professionale;
  Ritenuto, parimenti, di non conformarsi alla condizione posta dalla
Commissione   giustizia   della   Camera   dei   deputati  in  ordine
all'articolo  26,  comma  2,  atteso che la legge di delegazione, col
prevedere,  all'articolo  2,  comma  1,  lettera  l),  n.  11), quale
principio   e   criterio   direttivo,   che  nella  individuazione  e
valutazione   dei  titoli,  si  tenga  conto  "prevalentemente  (...)
dell'attivita' prestata dal magistrato nell'ambito delle sue funzioni
giudiziarie",  non  esclude  che,  ai  fini  di tale individuazione e
valutazione,   venga   attribuito  rilievo,  pur  se  non  in  misura
prevalente,  a  titoli  che, anche se non direttamente attinenti alla
attivita'  svolta  come  magistrato,  possano tuttavia, come nel caso
delle  pubblicazioni di studi e ricerche apprezzabili su argomenti di
carattere  giuridico  o  di  titoli  di  studio  od  ulteriori titoli
attestanti   qualificate   esperienze  tecnico-professionali,  essere
indicativi del livello di professionalita' raggiunto;
  Esaminate le osservazioni formulate dalla Commissione giustizia del
Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 gennaio 2006;
  Sulla  proposta  del  Ministro  della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                  Concorso per uditore giudiziario
  1.  La  nomina ad uditore giudiziario si consegue mediante concorso
per esame, bandito con cadenza annuale.
  2. L'esame consiste in una prova scritta ed in una prova orale.
  3. La prova scritta verte su ciascuna delle seguenti materie:
    a) diritto civile;
    b) diritto penale;
    c) diritto amministrativo.
  4. La prova orale verte su ciascuna delle seguenti materie o gruppi
di materie:
    a) diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;
    b) procedura civile;
    c) diritto penale;
    d) procedura penale;
    e) diritto amministrativo, costituzionale e tributario;
    f) diritto commerciale e industriale;
    g) diritto del lavoro e della previdenza sociale;
    h) diritto comunitario;
    i) diritto internazionale ed elementi di informatica giuridica;
    l) di lingua straniera, scelta dal candidato fra quelle ufficiali
dell'Unione europea.
  5. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno
di  dodici  ventesimi  di punti in ciascuna delle materie della prova
scritta.  Conseguono  la idoneita' i candidati che ottengono non meno
di  sei  decimi  nelle  materie  della prova orale di cui al comma 4,
lettere  a),  b), c), d), e), f) g) h) e i), e comunque una votazione
complessiva  nelle due prove, esclusa la prova orale sulla materia di
cui  alla  lettera  l),  non  inferiore a centocinque punti. Non sono
ammesse frazioni di punto.
  6.  Il  candidato  deve indicare nella domanda di partecipazione al
concorso,  a  pena  di  inammissibilita', se intende accedere a posti
nella  funzione giudicante ovvero a quelli nella funzione requirente.
Deve  indicare,  inoltre,  la  lingua  straniera  sulla quale intende
essere  esaminato.  Con  decreto del Ministro della giustizia, previa
delibera  del  Consiglio  superiore  della magistratura, terminata la
valutazione  degli  elaborati scritti, sono nominati componenti della
commissione  esaminatrice  docenti universitari delle lingue indicate
dai  candidati  ammessi alla prova orale. I commissari cosi' nominati
partecipano  in  soprannumero  ai lavori della commissione, ovvero di
una  o  entrambe le sotto commissioni, se formate, limitatamente alle
prove  orali relative alla lingua straniera della quale sono docenti.
Il  voto sulla conoscenza della lingua straniera, espresso in decimi,
si  aggiunge a quello complessivo ottenuto dal candidato ai sensi del
comma 5.
  7.  Nell'ambito  delle  prove  orali di cui al comma 4, i candidati
sostengono un colloquio di idoneita' psico-attitudinale all'esercizio
della  professione  di magistrato, anche in relazione alle specifiche
funzioni   indicate  nella  domanda  di  ammissione.  La  valutazione
dell'esito  del  colloquio,  condotto  dal  professore  universitario
incaricato  di cui all'articolo 5, comma 1, e' operata collegialmente
dalla commissione.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  ed  emanare  i  decreti  aventi  valore di legge e i
          regolamenti.
              - Il  testo  del  comma 1, lettera a) e dei commi 3 e 4
          dell'art.  1  della legge 25 luglio 2005, n. 150 (Delega al
          Governo  per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui
          al   regio   decreto   30  gennaio  1941,  n.  12,  per  il
          decentramento   del   Ministero  della  giustizia,  per  la
          modifica  della  disciplina  concernente  il  Consiglio  di
          presidenza,  della  Corte  dei  conti  e  il  Consiglio  di
          presidenza  della  giustizia  amministrativa,  nonche'  per
          l'emanazione di un testo unico.); e' il seguente:
              "Art.  1  (Contenuto  della delega). - 1. Il Governo e'
          delegato  ad  adottare, entro un anno dalla data di entrata
          in  vigore  della  presente  legge,  con  l'osservanza  dei
          principi  e  dei  criteri  direttivi  di  cui  all'art.  2,
          commi 1,  2,  3,  4,  5,  6,  7  e  8,  uno  o piu' decreti
          legislativi diretti a:
                a) modificare   la   disciplina   per   l'accesso  in
          magistratura,  nonche'  la  disciplina  della  progressione
          economica e delle funzioni dei magistrati, e individuare le
          competenze   dei   dirigenti  amministrativi  degli  uffici
          giudiziari;".
              "3. Il Governo e' delegato ad adottare, entro i novanta
          giorni  successivi  alla  scadenza  del  termine  di cui al
          comma 1,  uno  o  piu' decreti legislativi recanti le norme
          necessarie  al coordinamento delle disposizioni dei decreti
          legislativi  emanati  nell'esercizio della delega di cui al
          medesimo  comma  con  le  altre  leggi  dello  Stato e, con
          l'osservanza  dei  principi  e dei criteri direttivi di cui
          all'art.  2, comma 9, la necessaria disciplina transitoria,
          prevedendo  inoltre  l'abrogazione  delle  disposizioni con
          essi incompatibili. Le disposizioni dei decreti legislativi
          previsti  dal presente comma divengono efficaci a decorrere
          dalla data indicata nel comma 2.
              4.   Gli   schemi   dei  decreti  legislativi  adottati
          nell'esercizio   della   delega  di  cui  al  comma 1  sono
          trasmessi  al  Senato  della  Repubblica ed alla Camera dei
          deputati,  ai  fini  dell'espressione  dei  pareri da parte
          delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per
          le  conseguenze  di  carattere  finanziario,  che sono resi
          entro   il   termine  di  sessanta  giorni  dalla  data  di
          trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche
          in  mancanza  dei  pareri. Entro i trenta giorni successivi
          all'espressione  dei  pareri,  il  Governo, ove non intenda
          conformarsi  alle  condizioni  ivi eventualmente formulate,
          esclusivamente con riferimento all'esigenza di garantire il
          rispetto  dell'art.  81,  quarto comma, della Costituzione,
          ritrasmette  alle  Camere  i testi, corredati dai necessari
          elementi   integrativi   di   informazione,  per  i  pareri
          definitivi  delle Commissioni competenti, che sono espressi
          entro trenta giorni dalla data di trasmissione.".
              - Il            testo            del           comma 1,
          lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i),
          l), m), n), o), p), q) e r) e del comma 9 del1'art. 2 della
          citata legge 25 luglio 2005, n. 150, e' il seguente:
              "Art.   2   (Principi   e  criteri  direttivi,  nonche'
          disposizioni  ulteriori).  - 1. Nell'esercizio della delega
          di  cui  all'art.  1,  comma 1,  lettera a),  il Governo si
          attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
                "a) prevedere per l'ingresso in magistratura:
                  1)  che  sia  bandito  annualmente  un concorso per
          l'accesso   in  magistratura  e  che  i  candidati  debbano
          indicare  nella  domanda,  a  pena  di inammissibilita', se
          intendano  accedere  ai  posti  nella  funzione  giudicante
          ovvero a quelli nella funzione requirente;
                  2)  che il concorso sia articolato in prove scritte
          ed  orali nelle materie indicate dall'art. 123-ter, commi 1
          e  2,  dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto
          30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, nonche'
          nelle materie attinenti al diritto dell'economia;
                  3)  che  la commissione di concorso sia unica e che
          sia  nominata dal Ministro della giustizia, previa delibera
          del  Consiglio  superiore  della  magistratura,  e  che sia
          composta  da  magistrati,  aventi  almeno  cinque  anni  di
          esercizio  nelle  funzioni  di  secondo  grado,  in  numero
          variabile  fra un minimo di dodici e un massimo di sedici e
          da  professori  universitari  di prima fascia nelle materie
          oggetto  di  esame  da un minimo di quattro a un massimo di
          otto,  e  che  la  funzione  di presidente sia svolta da un
          magistrato  che  eserciti  da  almeno  tre anni le funzioni
          direttive  giudicanti  di  legittimita'  ovvero le funzioni
          direttive   giudicanti   di   secondo  grado  e  quella  di
          vicepresidente  da  un  magistrato che eserciti funzioni di
          legittimita';  che il numero dei componenti sia determinato
          tenendo  conto  del  presumibile  numero  dei  candidati  e
          dell'esigenza  di rispettare le scadenze indicate al numero
          1)   della   lettera d);   che  il  numero  dei  componenti
          professori universitari sia tendenzialmente proporzionato a
          quello dei componenti magistrati;
                  4)   che,   al   momento   dell'attribuzione  delle
          funzioni, l'indicazione di cui al n.  1) costituisca titolo
          preferenziale   per   la   scelta   della   sede  di  prima
          destinazione   e   che   tale   scelta,  nei  limiti  delle
          disponibilita'  dei posti, debba avvenire nell'ambito della
          funzione prescelta;
                b) prevedere   che  siano  ammessi  al  concorso  per
          l'accesso in magistratura nelle funzioni giudicanti e nelle
          funzioni requirenti coloro che:
                  1) hanno  conseguito  la laurea in giurisprudenza a
          seguito  di  corso universitario di durata non inferiore, a
          quattro  anni  ed hanno conseguito diploma presso le scuole
          di   specializzazione  nelle  professioni  legali  previste
          dall'art.  16  del decreto legislativo 17 novembre 1997, n.
          398,  e successive modificazioni, stabilendo inoltre che il
          numero   dei   laureati   da   ammettere   alle  scuole  di
          specializzazione per le professioni legali sia determinato,
          fermo  quanto previsto nel comma 5 dell'art. 16 del decreto
          legislativo   17 novembre  1997,  n.  398,  in  misura  non
          superiore  a  dieci  volte  il  maggior  numero  dei  posti
          considerati  negli ultimi tre bandi di concorso per uditore
          giudiziario;
                  2)  hanno  conseguito la laurea in giurisprudenza a
          seguito  di  corso  universitario di durata non inferiore a
          quattro anni ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in
          materie giuridiche;
                  3)  hanno  conseguito la laurea in giurisprudenza a
          seguito  di  corso  universitario di durata non inferiore a
          quattro    anni    ed   hanno   conseguito   l'abilitazione
          all'esercizio della professione forense;
                  4)  hanno  conseguito la laurea in giurisprudenza a
          seguito  di  corso  universitario di durata non inferiore a
          quattro  anni  ed  hanno  svolto,  dopo  il superamento del
          relativo   concorso,  funzioni  direttive  nelle  pubbliche
          amministrazioni per almeno tre anni;
                  5)  hanno  conseguito la laurea in giurisprudenza a
          seguito  di  corso  universitario di durata non inferiore a
          quattro  anni  ed  hanno  svolto  le funzioni di magistrato
          onorario  per  almeno  quattro  anni senza demerito e senza
          essere stati revocati o disciplinarmente sanzionati;
                  6)  hanno  conseguito la laurea in giurisprudenza a
          seguito  di  corso  universitario di durata non inferiore a
          quattro   anni   ed   hanno   conseguito   il   diploma  di
          specializzazione in una disciplina giuridica; al termine di
          un  corso  di  studi  della durata non inferiore a due anni
          presso  le scuole di specializzazione di cui al decreto del
          Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;
                c) prevedere  che,  nell'ambito  delle prove orali di
          cui alla lettera a), n. 2), il candidato debba sostenere un
          colloquio  di  idoneita'  psico-attitudinale  all'esercizio
          della  professione  di  magistrato, anche in relazione alle
          specifiche funzioni indicate nella domanda di ammissione;
                d) prevedere che:
                  1)  le  prove  scritte  avvengano tendenzialmente a
          data  fissa,  e cioe' nei giorni immediatamente prossimi al
          15 settembre   di   ogni  anno;  che  la  correzione  degli
          elaborati   scritti   e   le   prove   orali   si  svolgano
          inderogabilmente in un tempo non superiore a nove mesi; che
          l'intera  procedura  concorsuale  sia  espletata in modo da
          consentire l'inizio del tirocinio il 15 settembre dell'anno
          successivo;
                  2)  non  possano  essere ammessi al concorso coloro
          che sono stati gia' dichiarati non idonei per tre volte;
                e) prevedere  che,  dopo il compimento del periodo di
          uditorato,  le  funzioni  dei  magistrati si distinguano in
          funzioni di merito e di legittimita' e siano le seguenti:
                  1) funzioni giudicanti di primo grado;
                  2) funzioni requirenti di primo grado;
                  3) funzioni giudicanti di secondo grado;
                  4) funzioni requirenti di secondo grado;
                  5)   funzioni  semidirettive  giudicanti  di  primo
          grado;
                  6)   funzioni  semidirettive  requirenti  di  primo
          grado;
                  7)  funzioni  semidirettive  giudicanti  di secondo
          grado;
                  8)  funzioni  semidirettive  requirenti  di secondo
          grado;
                  9)  funzioni  direttive  giudicanti o requirenti di
          primo grado e di primo grado elevato;
                  10)  funzioni  direttive giudicanti o requirenti di
          secondo grado;
                  11) funzioni giudicanti di legittimita';
                  12) funzioni requirenti di legittimita';
                  13)  funzioni  direttive giudicanti o requirenti di
          legittimita';
                  14)   funzioni  direttive  superiori  giudicanti  o
          requirenti di legittimita';
                  15)   funzioni   direttive   superiori  apicali  di
          legittimita';
                f) prevedere:
                  1)   che,  fatta  eccezione  per  i  magistrati  in
          aspettativa  per mandato parlamentare o collocati fuori dal
          ruolo  organico in quanto componenti elettivi del Consiglio
          superiore    della   magistratura,   fino   al   compimento
          dell'ottavo  anno  dall'ingresso  in  magistratura  debbano
          essere  svolte  effettivamente  le  funzioni  requirenti  o
          giudicanti di primo grado;
                  2)   che,   dopo   otto   anni   dall'ingresso   in
          magistratura,  previo concorso per titoli ed esami, scritti
          e   orali,   ovvero  dopo  tredici  anni  dall'ingresso  in
          magistratura,  previo  concorso  per titoli, possano essere
          svolte funzioni giudicanti o requirenti di secondo grado;
                  3)  che,  dopo tre anni di esercizio delle funzioni
          di  secondo  grado, previo concorso per titoli, ovvero dopo
          diciotto   anni   dall'ingresso   in  magistratura,  previo
          concorso  per  titoli  ed  esami,  scritti e orali, possano
          essere svolte funzioni di legittimita'; che al concorso per
          titoli  ed  esami,  scritti  e  orali,  per  le funzioni di
          legittimita' possano
          partecipare   anche  i  magistrati  che  non  hanno  svolto
          diciotto  anni  di  servizio e che hanno esercitato per tre
          anni le funzioni di secondo grado;
                  4)  che  il  Consiglio superiore della magistratura
          attribuisca  le funzioni di secondo grado e di legittimita'
          all'esito  dei  concorsi  di  cui  ai  numeri  2) e 3) e le
          funzioni  semidirettive  o  direttive  previo  concorso per
          titoli;
                  5) le modalita' dei concorsi per titoli e di quelli
          per  esami, scritti e orali, previsti dalla presente legge,
          nonche'   i   criteri   di   valutazione,   stabilendo,  in
          particolare,   che   le   prove  scritte  consistano  nella
          risoluzione di uno o piu' casi pratici, aventi carattere di
          complessita' e implicanti alternativamente o congiuntamente
          la   risoluzione   di   rilevanti   questioni   probatorie,
          istruttorie e cautelari, relative alle funzioni richieste e
          stabilendo,  altresi',  che le prove orali consistano nella
          discussione del caso o dei casi pratici oggetto della prova
          scritta;
                  6)  che  i  magistrati  che  in  precedenza abbiano
          subito  una sanzione disciplinare superiore all'ammonimento
          siano ammessi ai concorsi di cui ai numeri 2), 3) e 4) dopo
          il  maggior  numero di anni specificatamente indicato nella
          sentenza  disciplinare definitiva, comunque non inferiore a
          due  e  non  superiore a quattro rispetto a quanto previsto
          dai numeri 1), 2) e 3) e dalle lettere h) e i);
                g) prevedere che:
                  1)  entro il terzo anno di esercizio delle funzioni
          giudicanti  assunte  subito dopo l'espletamento del periodo
          di  tirocinio,  i magistrati possano partecipare a concorsi
          per   titoli,   banditi   dal   Consiglio  superiore  della
          magistratura,  per  l'assegnazione  di  posti vacanti nella
          funzione  requirente,  dopo  aver  frequentato  un apposito
          corso  di  formazione  presso  la  Scuola  superiore  della
          magistratura  di  cui  al comma 2 il cui giudizio finale e'
          valutato dal Consiglio superiore della magistratura;
                  2)  la commissione esaminatrice sia quella indicata
          alla lettera l), n. 6);
                  3)  entro il terzo anno di esercizio delle funzioni
          requirenti  assunte  subito dopo l'espletamento del periodo
          di  tirocinio,  i magistrati possano partecipare a concorsi
          per   titoli,   banditi   dal   Consiglio  superiore  della
          magistratura,  per  l'assegnazione  di  posti vacanti nella
          funzione  giudicante,  dopo  aver  frequentato  un apposito
          corso  di  formazione  presso  la  Scuola  superiore  della
          magistratura  di  cui  al comma 2 il cui giudizio finale e'
          valutato dal Consiglio superiore della magistratura;
                  4)  la commissione esaminatrice sia quella indicata
          dalla lettera l), numero 5);
                  5)   il   Consiglio  superiore  della  magistratura
          individui,  con priorita' assoluta, i posti vacanti al fine
          di consentire il passaggio di funzione nei casi indicati ai
          numeri 1) e 3);
                  6) fuori dai casi indicati ai numeri 1) e 3), e, in
          via   transitoria,   dal   comma 9,   lettera c),  non  sia
          consentito  il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle
          requirenti e viceversa;
                  7)  il  mutamento  delle  funzioni  da giudicanti a
          requirenti e viceversa debba avvenire per posti disponibili
          in  ufficio  giudiziario  avente sede in diverso distretto,
          con  esclusione  di quello competente ai sensi dell'art. 11
          del codice di procedura penale;
                h) prevedere che:
                  1)  funzioni giudicanti di primo grado siano quelle
          di  giudice  di  tribunale,  di giudice del tribunale per i
          minorenni e di magistrato di sorveglianza;
                  2)  funzioni requirenti di primo grado siano quelle
          di   sostituto   procuratore  della  Repubblica  presso  il
          tribunale   ordinario  e  di  sostituto  procuratore  della
          Repubblica presso il tribunale per i minorenni;
                  3)  funzioni  giudicanti  di  secondo  grado  siano
          quelle di consigliere di corte di appello;
                  4)  funzioni  requirenti  di  secondo  grado  siano
          quelle di sostituto procuratore generale presso la corte di
          appello  nonche' quelle di sostituto addetto alla Direzione
          nazionale antimafia;
                  5) funzioni giudicanti di legittimita' siano quelle
          di consigliere della Corte di cassazione;
                  6) funzioni requirenti di legittimita' siano quelle
          di  sostituto  procuratore  generale  presso  la  Corte  di
          cassazione;
                  7) funzioni semidirettive giudicanti di primo grado
          siano  quelle  di  presidente  di sezione di tribunale, cui
          possono  accedere,  previo  concorso per titoli, magistrati
          che  abbiano superato il concorso per il conferimento delle
          funzioni di secondo grado da non meno di tre anni;
                  8) funzioni semidirettive requirenti di primo grado
          siano  quelle di procuratore della Repubblica aggiunto, cui
          possono  accedere,  previo  concorso per titoli, magistrati
          che  abbiano superato il concorso per il conferimento delle
          funzioni di secondo grado da non meno di tre anni;
                  9)  funzioni  semidirettive  giudicanti  di secondo
          grado  siano  quelle  di  presidente di sezione di corte di
          appello,  cui possono accedere, previo concorso per titoli,
          magistrati   che   abbiano  superato  il  concorso  per  il
          conferimento delle funzioni di seconde grado da non meno di
          sei anni;
                  10)  funzioni  semidirettive  requirenti di secondo
          grado  siano  quelle  di  avvocato  generale  della procura
          generale  presso la corte di appello, cui possono accedere,
          previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato
          il  concorso  per il conferimento delle funzioni di secondo
          grado da non meno di sei anni;
                  11)  funzioni  direttive  giudicanti di primo grado
          siano quelle di presidente di tribunale e di presidente del
          tribunale  per  i  minorenni,  cui possono accedere, previo
          concorso  per  titoli,  magistrati  che abbiano superato il
          concorso  per  il  conferimento  delle  funzioni di secondo
          grado da non meno di cinque anni;
                  12)  funzioni  direttive  requirenti di primo grado
          siano  quelle  di  procuratore  della  Repubblica presso il
          tribunale  ordinario  e  di  procuratore  della  Repubblica
          presso  il tribunale per i minorenni, cui possono accedere,
          previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato
          il  concorso  per il conferimento delle funzioni di secondo
          grado da non meno di cinque anni;
                  13)  funzioni  direttive  giudicanti di primo grado
          elevato  siano  quelle  di  presidente  di  tribunale  e di
          presidente  della  sezione  per le indagini preliminari dei
          tribunali  di  cui  alla tabella L allegata all'ordinamento
          giudiziario,  di  cui  al regio decreto 30 gennaio 1941, n.
          12, e successive modificazioni, di presidente dei tribunali
          di  sorveglianza  di cui alla tabella A allegata alla legge
          26 luglio  1975,  n.  354,  e successive modificazioni, cui
          possono  accedere,  previo  concorso per titoli, magistrati
          che abbiano superato il concorso per le funzioni di secondo
          grado da almeno otto anni;
                  14)  funzioni  direttive  requirenti di primo grado
          elevato siano quelle di procuratore della Repubblica presso
          i  tribunali di cui alla tabella L allegata all'ordinamento
          giudiziario,  di  cui  al regio decreto 30 gennaio 1941, n.
          12,  e  successive  modificazioni,  cui  possono  accedere,
          previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato
          il concorso per le funzioni di secondo grado da almeno otto
          anni;
                  15)  funzioni direttive giudicanti di secondo grado
          siano  quelle  di  presidente  della  corte di appello, cui
          possono  accedere,  previo  concorso per titoli, magistrati
          che  abbiano  superato  il  concorso  per  le  funzioni  di
          legittimita' da almeno cinque anni;
                  16)  funzioni direttive requirenti di secondo grado
          siano  quelle  di  procuratore  generale presso la corte di
          appello  e  di procuratore nazionale antimafia, cui possono
          accedere,   previo  concorso  per  titoli,  magistrati  che
          abbiano   superato   il   concorso   per   le  funzioni  di
          legittimita' da almeno cinque anni;
                  17)  le  funzioni indicate ai numeri 11), 12), 13),
          14),  15)  e 16) possano essere conferite esclusivamente ai
          magistrati   che,  in  possesso  dei  requisiti  richiesti,
          abbiano ancora quattro anni di servizio prima della data di
          ordinario  collocamento  a riposo, prevista dall'art. 5 del
          regio  decreto  legislativo 31 maggio 1946, n. 511, abbiano
          frequentato  l'apposito  corso  di formazione alle funzioni
          direttive  presso la Scuola superiore della magistratura di
          cui  al  comma 2,  il  cui  giudizio finale e' valutato dal
          Consiglio  superiore  della  magistratura,  e  siano  stati
          positivamente  valutati  nel  concorso  per titoli previsto
          alla lettera f), n. 4), ultima parte;
                  18)  i  magistrati che abbiano superato il concorso
          per  le  funzioni  di  legittimita'  possano partecipare ai
          concorsi per le funzioni semidirettive e direttive indicate
          ai numeri 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13) e 14); che l'avere
          esercitato funzioni di legittimita' giudicanti o requirenti
          costituisca, a parita' di graduatoria, titolo preferenziale
          per  il  conferimento  degli  incarichi  direttivi indicati
          rispettivamente al numero 13) e al numero 14);
                i) prevedere che:
                  1) le funzioni direttive giudicanti di legittimita'
          siano  quelle  di  presidente  di  sezione  della  Corte di
          cassazione,  cui  possono  accedere,  previo  concorso  per
          titoli,  magistrati  che  esercitino funzioni giudicanti di
          legittimita' da almeno quattro anni;
                  2) le funzioni direttive requirenti di legittimita'
          siano  quelle  di  avvocato generale della procura generale
          presso la Corte di cassazione, cui possono accedere, previo
          concorso  per  titoli,  magistrati  che esercitino funzioni
          requirenti di legittimita' da almeno quattro anni;
                  3)  le  funzioni  direttive superiori giudicanti di
          legittimita'  siano  quelle  di  presidente  aggiunto della
          Corte  di  cassazione  e quella di Presidente del Tribunale
          superiore  delle  acque  pubbliche,  cui  possono accedere,
          previo  concorso  per  titoli,  magistrati  che  esercitino
          funzioni direttive giudicanti di legittimita';
                  4)  le  funzioni  direttive superiori requirenti di
          legittimita' siano quelle di Procuratore generale presso la
          Corte  di  cassazione  e  di  Procuratore generale aggiunto
          presso la Corte di cassazione, cui possono accedere, previo
          concorso  per  titoli,  magistrati  che esercitino funzioni
          direttive requirenti di legittimita';
                  5)  le  funzioni  direttive  superiori  apicali  di
          legittimita'  siano  quelle di primo Presidente della Corte
          di  cassazione,  cui  possono accedere, previo concorso per
          titoli,   magistrati   che  esercitino  funzioni  direttive
          giudicanti di legittimita';
                  6)  le  funzioni indicate ai numeri 1) e 2) possano
          essere  conferite  esclusivamente  ai  magistrati  che,  in
          possesso  dei  requisiti  richiesti, abbiano frequentato un
          apposito corso di formazione alle funzioni direttive presso
          la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 il
          cui  giudizio  finale  e'  valutato dal Consiglio superiore
          della  magistratura, siano stati positivamente valutati nel
          concorso  per  titoli  previsto alla lettera f), numero 4),
          ultima  parte, ed abbiano ancora due anni di servizio prima
          della  data  di  ordinario  collocamento a riposo, prevista
          dall'art.  5  del regio decreto legislativo 31 maggio 1946,
          n.  511; le funzioni indicate ai numeri 3), 4) e 5) possano
          essere  conferite  esclusivamente  ai  magistrati  che,  in
          possesso dei requisiti richiesti, siano stati positivamente
          valutati  nel concorso per titoli previsto alla lettera f),
          numero 4), ultima parte;
                l) prevedere che:
                  1)  annualmente  i  posti  vacanti  nella  funzione
          giudicante  di  primo  grado, individuati quanto al numero
          nel  rispetto  dell'esigenza  di assicurare il passaggio di
          funzioni  di  cui alla lettera g), numero 3), e quanto alle
          sedi    giudiziarie,   ove   possibile,   all'esito   delle
          determinazioni   adottate  dal  Consiglio  superiore  della
          magistratura,  previa  acquisizione del parere motivato del
          consiglio   giudiziario,   sulle  domande  di  tramutamento
          presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni
          le  funzioni  giudicanti di primo grado, vengano assegnati,
          secondo  l'anzianita'  di  servizio,  ai  magistrati che ne
          facciano richiesta ai sensi della lettera g), n. 3), e, per
          la parte residua, vengano posti a concorso per l'accesso in
          magistratura;
                  2)  annualmente  i  posti  vacanti  nella  funzione
          requirente  di  primo  grado, individuati quanto al numero
          nel  rispetto  dell'esigenza  di assicurare il passaggio di
          funzioni  di  cui alla lettera g), numero 1), e quanto alle
          sedi    giudiziarie,   ove   possibile,   all'esito   delle
          determinazioni   adottate  dal  Consiglio  superiore  della
          magistratura,  previa  acquisizione del parere motivato del
          consiglio   giudiziario,   sulle  domande  di  tramutamento
          presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni
          le  funzioni  requirenti di primo grado, vengano assegnati,
          secondo  l'anzianita'  di  servizio,  ai  magistrati che ne
          facciano richiesta ai sensi della lettera g), numero 1), e,
          per   la  parte  residua,  vengano  posti  a  concorso  per
          l'accesso in magistratura;
                  3)  annualmente  tutti  i  posti  vacanti residuati
          nella  funzione  giudicante  di  secondo grado, individuati
          quanto alle sedi giudiziarie all'esito delle determinazioni
          adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa
          acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario,
          sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che
          esercitino  da  almeno  tre  anni le funzioni giudicanti di
          secondo  grado,  vengano  assegnati dal Consiglio superiore
          della magistratura con le seguenti modalita':
                    3.1) per il 30 per cento, i posti siano assegnati
          ai magistrati giudicanti che abbiano conseguito l'idoneita'
          nel  concorso  per  titoli  ed  esami,  scritti  ed  orali,
          previsto  dalla  lettera f), numero 2), prima parte, tenuto
          conto    del   giudizio   finale   formulato   al   termine
          dell'apposito  corso di formazione alle funzioni di secondo
          grado  presso la Scuola superiore della magistratura di cui
          al  comma 2 e del giudizio di idoneita' formulato all'esito
          del concorso;
                    3.2) per il 70 per cento, i posti siano assegnati
          ai magistrati giudicanti che abbiano conseguito l'idoneita'
          nel  concorso  per  soli  titoli previsto dalla lettera f),
          numero  2), seconda parte, tenuto conto del giudizio finale
          formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle
          funzioni  di secondo grado presso la Scuola superiore della
          magistratura  di cui al comma 2 e del giudizio di idoneita'
          formulato all'esito del concorso;
                    3.3)  i  posti  di  cui  al  numero 3.1), messi a
          concorso  e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai
          magistrati  valutati  positivamente  nel  concorso per soli
          titoli  indicato  al  numero 3.2) ed espletato nello stesso
          anno;
                    3.4)  i  posti  di  cui  al  numero 3.2), messi a
          concorso  e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai
          magistrati  dichiarati  idonei  nel  concorso per titoli ed
          esami,  scritti  e  orali, indicato al n. 3.1) ed espletato
          nello stesso anno;
                    3.5)  il  Consiglio superiore della magistratura,
          acquisito  il parere motivato dei consigli giudiziari e gli
          ulteriori  elementi  di  valutazione  rilevanti ai fini del
          conferimento  delle  funzioni  giudicanti di secondo grado,
          assegni i posti di cui ai numeri 3.1), 3.2), 3.3) e 3.4) ai
          candidati risultati idonei nei relativi concorsi per titoli
          ed esami, scritti ed orali, o per soli titoli;
                    3.6) i magistrati che abbiano assunto le funzioni
          giudicanti di secondo grado; ai sensi di quanto previsto al
          numero 3.5) possano presentare domanda di tramutamento dopo
          che sia decorso il termine di due anni;
                    3.7) i magistrati che abbiano assunto le funzioni
          giudicanti  di secondo grado ai sensi di quanto previsto al
          numero 3.5)  presso  una sede indicata come disagiata e che
          abbiano  presentato  domanda  di  tramutamento dopo che sia
          decorso  il  termine  di  tre anni abbiano diritto a che la
          loro   domanda   venga  valutata  con  preferenza  assoluta
          rispetto alle altre;
                    3.8)  il  Consiglio  superiore della magistratura
          valuti  specificatamente  la laboriosita' con riguardo alle
          domande di tramutamento presentate ai sensi dei numeri 3.6)
          e 3.7);
                  4)  annualmente  tutti  i  posti  vacanti residuati
          nella  funzione  requirente  di  secondo grado, individuati
          quanto alle sedi giudiziarie all'esito delle determinazioni
          adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa
          acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario,
          sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che
          esercitino  da  almeno  tre  anni le funzioni requirenti di
          secondo  grado,  vengano  assegnati dal Consiglio superiore
          della magistratura con le seguenti modalita':
                    4.1) per il 30 per cento, i posti siano assegnati
          ai magistrati requirenti che abbiano conseguito l'idoneita'
          nel  concorso  per  titoli  ed  esami,  scritti  ed  orali,
          previsto  dalla  lettera f), numero 2), prima parte, tenuto
          conto    del   giudizio   finale   formulato   al   termine
          dell'apposito  corso di formazione alle funzioni di secondo
          grado  presso la Scuola superiore della magistratura di cui
          al  comma 2 e del giudizio di idoneita' formulato all'esito
          del concorso;
                    4.2) per il 70 per cento, i posti siano assegnati
          ai magistrati requirenti che abbiano conseguito l'idoneita'
          nel  concorso  per  soli  titoli previsto dalla lettera f),
          numero 2),  seconda parte, tenuto conto del giudizio finale
          formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle
          funzioni  di secondo grado presso la Scuola superiore della
          magistratura  di cui al comma 2 e del giudizio di idoneita'
          formulato all'esito del concorso;
                    4.3)  i  posti  di  cui  al  numero 4.1), messi a
          concorso  e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai
          magistrati  dichiarati  idonei nel concorso per soli titoli
          indicato al numero 4.2) ed espletato nello stesso anno;
                    4.4)  i  posti  di  cui  al  numero 4.2), messi a
          concorso  e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai
          magistrati  dichiarati  idonei  nel  concorso per titoli ed
          esami,   scritti  ed  orali,  indicato  al  numero 4.1)  ed
          espletato nello stesso anno;
                    4.5)  il  Consiglio superiore della magistratura,
          acquisito  il parere motivato dei consigli giudiziari e gli
          ulteriori  elementi  di  valutazione  rilevanti ai fini del
          conferimento  delle  funzioni  requirenti di secondo grado,
          assegni i posti di cui ai numeri 4.1), 4.2), 4.3) e 4.4) ai
          candidati risultati idonei nei relativi concorsi per titoli
          ed esami, scritti ed orali, o per soli titoli;
                    4.6) i magistrati che abbiano assunto le funzioni
          requirenti  di secondo grado ai sensi di quanto previsto al
          numero 4.5) possano presentare domanda di tramutamento dopo
          che sia decorso il termine di due anni;
                    4.7) i magistrati che abbiano assunto le funzioni
          requirenti  di secondo grado ai sensi di quanto previsto al
          numero 4.5)  presso  una sede indicata come disagiata e che
          abbiano  presentato  domanda  di  tramutamento dopo che sia
          decorso  il  termine  di  tre anni abbiano diritto a che la
          loro   domanda   venga  valutata  con  preferenza  assoluta
          rispetto alle altre;
                    4.8)  il  Consiglio  superiore della magistratura
          valuti  specificatamente  la laboriosita' con riguardo alle
          domande di tramutamento presentate ai sensi dei numeri 4.6)
          e 4.7);
                  5)  ai  fini di cui al numero 3), sia istituita una
          commissione  composta  da  un  magistrato  che  eserciti le
          funzioni  direttive  giudicanti  di  legittimita' ovvero le
          funzioni  direttive  giudicanti  di  secondo  grado,  da un
          magistrato   che   eserciti   le   funzioni  giudicanti  di
          legittimita',  da tre magistrati che esercitino le funzioni
          giudicanti  di  secondo  grado  da almeno tre anni e da tre
          professori   universitari   di   prima  fascia  in  materie
          giuridiche,   nominati   dal   Consiglio   superiore  della
          magistratura;
                  6)  ai  fini di cui al numero 4), sia istituita una
          commissione  composta  da  un  magistrato  che  eserciti le
          funzioni  direttive  requirenti  di  legittimita' ovvero le
          funzioni  direttive  requirenti  di  secondo  grado,  da un
          magistrato   che   eserciti   le   funzioni  requirenti  di
          legittimita',  da tre magistrati che esercitino le funzioni
          requirenti  di  secondo  grado  da almeno tre anni e da tre
          professori   universitari   di   prima  fascia  in  materie
          giuridiche,   nominati   dal   Consiglio   superiore  della
          magistratura;
                  7)  annualmente  i  posti  vacanti  residuati nelle
          funzioni   giudicanti  di  legittimita',  come  individuati
          all'esito   delle  determinazioni  adottate  dal  Consiglio
          superiore   della  magistratura,  previa  acquisizione  del
          parere  motivato  del consiglio giudiziario e del Consiglio
          direttivo  della  Corte  di  cassazione,  sulle  domande di
          riassegnazione alle funzioni di legittimita' di provenienza
          presentate dai magistrati che esercitino funzioni direttive
          o semidirettive giudicanti ovvero sulla loro riassegnazione
          conseguente    alla    scadenza   temporale   dell'incarico
          rivestito,  vengano assegnati dal Consiglio superiore della
          magistratura con le seguenti modalita':
                    7.1) per il 70 per cento, i posti siano assegnati
          ai  magistrati  che  esercitino da almeno tre anni funzioni
          giudicanti  di  secondo  grado  e  che  abbiano conseguito,
          l'idoneita'  nel  concorso  per  soli titoli previsto dalla
          lettera f),   numero 3),  prima  parte,  tenuto  conto  del
          giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di
          formazione  alle funzioni giudicanti di legittimita' presso
          la  Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e
          del giudizio di idoneita' formulato all'esito del concorso;
                    7.2) per il 30 per cento, i posti siano assegnati
          ai  magistrati  con  funzioni giudicanti che abbiano svolto
          diciotto   anni  di  servizio  in  magistratura  ovvero  ai
          magistrati  che,  pur  non  avendo  svolto diciotto anni di
          servizio,  abbiano  esercitato  per  tre  anni  le funzioni
          giudicanti  di  secondo  grado,  e  che  abbiano conseguito
          l'idoneita'  nel  concorso  per titoli ed esami, scritti ed
          orali, previsto dalla lettera f), numero 3), seconda parte,
          tenuto  conto  del  giudizio  finale  formulato  al termine
          dell'apposito  corso di formazione alle funzioni giudicanti
          di   legittimita'   presso   la   Scuola   superiore  della
          magistratura  di cui al comma 2 e del giudizio di idoneita'
          formulato all'esito del concorso;
                    7.3)  i  posti  di  cui  al  numero 7.1), messi a
          concorso  e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai
          magistrati  dichiarati  idonei  nel  concorso per titoli ed
          esami,   scritti  ed  orali,  indicato  al  numero 7.2)  ed
          espletato nello stesso anno;
                    7.4)  i  posti  di  cui  al  numero 7.2), messi a
          concorso  e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai
          magistrati  dichiarati  idonei nel concorso per soli titoli
          indicato al numero 7.1) ed espletato nello stesso anno;
                    7.5)  il  Consiglio superiore della magistratura,
          acquisito  il parere motivato dei consigli giudiziari e gli
          ulteriori  elementi  di  valutazione  rilevanti ai fini del
          conferimento  delle  funzioni  giudicanti  di legittimita',
          assegni i posti di cui ai numeri 7.1), 7.2), 7.3) e 7.4) ai
          candidati  risultati  idonei nei relativi concorsi per soli
          titoli o per titoli ed esami, scritti ed orali;
                  8)  ai  fini di cui al numero 7), sia istituita una
          commissione  composta  da  un  magistrato  che  eserciti le
          funzioni  direttive  giudicanti  di  legittimita',  da  tre
          magistrati   che   esercitino  le  funzioni  giudicanti  di
          legittimita'  da  almeno  tre  anni  e  da  tre  professori
          universitari   di   prima  fascia  in  materie  giuridiche,
          nominati dal Consiglio superiore della magistratura;
                  9)  annualmente  i  posti  vacanti  residuati nelle
          funzioni   requirenti  di  legittimita',  come  individuati
          all'esito   delle  determinazioni  adottate  dal  Consiglio
          superiore   della  magistratura,  previa  acquisizione  del
          parere  motivato  del consiglio giudiziario e del Consiglio
          direttivo  della  Corte  di  cassazione,  sulle  domande di
          riassegnazione alle funzioni di legittimita' di provenienza
          presentate dai magistrati che esercitino funzioni direttive
          o semidirettive requirenti ovvero sulla loro riassegnazione
          conseguente    alla    scadenza   temporale   dell'incarico
          rivestito,  vengano assegnati dal Consiglio superiore della
          magistratura con le seguenti modalita':
                    9.1)  per il 70 per cento i posti siano assegnati
          ai  magistrati  che  esercitino da almeno tre anni funzioni
          requirenti  di  secondo  grado  e  che  abbiano  conseguito
          l'idoneita'  nel  concorso  per  soli titoli previsto dalla
          lettera f),   numero 3),  prima  parte,  tenuto  conto  del
          giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di
          formazione  alle funzioni requirenti di legittimita' presso
          la  Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e
          del giudizio di idoneita' formulato all'esito del concorso;
                    9.2) per il 30 per cento, i posti siano assegnati
          ai  magistrati  con  funzioni requirenti che abbiano svolto
          diciotto   anni  di  servizio  in  magistratura  ovvero  ai
          magistrati  che,  pur  non  avendo  svolto diciotto anni di
          servizio,  abbiano  esercitato  per  tre  anni  le funzioni
          requirenti  di  secondo  grado  e  che  abbiano  conseguito
          l'idoneita'  nel  concorso  per titoli ed esami, scritti ed
          orali, previsto dalla lettera f), numero 3), seconda parte,
          tenuto  conto  del  giudizio  finale  formulato  al termine
          dell'apposito  corso di formazione alle funzioni requirenti
          di   legittimita'   presso   la   Scuola   superiore  della
          magistratura  di cui al comma 2 e del giudizio di idoneita'
          formulato all'esito del concorso;
                    9.3)  i  posti  di  cui  al  numero 9.1), messi a
          concorso  e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai
          magistrati  dichiarati  idonei  nel  concorso per titoli ed
          esami   scritti   ed  orali,  indicato  al  numero 9.2)  ed
          espletato nello stesso anno;
                    9.4)  i  posti  di  cui  al  numero 9.2), messi a
          concorso  e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai
          magistrati  dichiarati  idonei nel concorso per soli titoli
          indicato al numero 9.1) ed espletato nello stesso anno;
                    9.5)  il  Consiglio superiore della magistratura,
          acquisito  il parere motivato dei consigli giudiziari e gli
          ulteriori  elementi  di  valutazione  rilevati  ai fini del
          conferimento  delle  funzioni  requirenti  di legittimita',
          assegni i posti di cui ai numeri 9.1), 9.2), 9.3) e 9.4) ai
          candidati  risultati  idonei nei relativi concorsi per soli
          titoli o per titoli ed esami, scritti ed orali;
                  10)  ai fini di cui al numero 9), sia istituita una
          commissione  composta  da  un  magistrato  che  eserciti le
          funzioni   direttive  requirenti  di  legittimita'  da  tre
          magistrati   che   esercitino  le  funzioni  requirenti  di
          legittimita'  da  almeno  tre  anni  e  da  tre  professori
          universitari   di   prima  fascia  in  materie  giuridiche,
          nominati dal Consiglio superiore della magistratura;
                  11)  nella  individuazione e valutazione dei titoli
          ai fini dei concorsi previsti dalla presente lettera, sulla
          base  di criteri oggettivi e predeterminati, si tenga conto
          prevalentemente,  sotto  il  profilo  sia  quantitativo che
          qualitativo,   dell'attivita'   prestata   dal   magistrato
          nell'ambito  delle  sue  funzioni  giudiziarie,  desunta da
          specifici  e  rilevanti  elementi  e  da  verificare  anche
          mediante  esame  a  campione, effettuato tramite sorteggio,
          dei    provvedimenti    dallo   stesso   adottati   nonche'
          dell'eventuale   autorelazione  e,  in  particolare,  della
          complessita'  dei  procedimenti  trattati,  degli esiti dei
          provvedimenti   adottati,   delle   risultanze  statistiche
          relative    all'entita'    del    lavoro   svolto,   tenuto
          specificamente  conto  della sede e dell'ufficio presso cui
          risulta   assegnato  il  magistrato,  con  loro  proiezione
          comparativa  rispetto  a quelle delle medie nazionali e dei
          magistrati in servizio presso lo stesso ufficio i
          titoli  vengano valutati in modo tale che, ove possibile, i
          componenti  della commissione esaminatrice non conoscano il
          nominativo  del candidato; nei concorsi per titoli ed esami
          si  proceda  alla  valutazione  dei  titoli solo in caso di
          esito  positivo  della  prova di esame e la valutazione dei
          titoli incida in misura non inferiore al 50 per cento sulla
          formazione  della  votazione  finale  sulla  cui base viene
          redatto  l'ordine  di  graduatoria;  nella  valutazione dei
          titoli   ai   fini   dell'assegnazione  delle  funzioni  di
          sostituto   procuratore   presso   la  Direzione  nazionale
          antimafia  resta fermo quanto previsto in via preferenziale
          dall'art.  76-bis, comma 4, dell'ordinamento giudiziario di
          cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
                  12)  l'esito  dei corsi di formazione alle funzioni
          di  secondo grado e alle funzioni di legittimita' abbia una
          validita'   di   sette  anni,  salva  la  facolta'  per  il
          magistrato  di  partecipare  in  detto  periodo ad un nuovo
          corso;
                m) prevedere che:
                  1)   i   concorsi   per   gli  incarichi  direttivi
          consistano   in   una   dichiarazione   di  idoneita'  allo
          svolgimento  delle relative funzioni previa valutazione, da
          parte  delle  commissioni  di  cui  ai numeri 9) e 10), dei
          titoli,  della  laboriosita'  del magistrato, nonche' della
          sua  capacita'  organizzativa; il Consiglio superiore della
          magistratura,  acquisiti  ulteriori elementi di valutazione
          ed  il  parere  motivato  dei  consigli  giudiziari  e  del
          Consiglio  direttivo  della  Corte di cassazione qualora si
          tratti  di funzioni direttive di secondo grado, proponga al
          Ministro   della   giustizia  per  il  concerto  le  nomine
          nell'ambito   dei   candidati   dichiarati   idonei   dalla
          commissione  di  concorso,  tenuto  conto  del  giudizio di
          idoneita'  espresso al termine del medesimo; sia effettuato
          il  coordinamento  della  presente  disposizione con quanto
          previsto  dall'art. 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e
          successive  modificazioni;  il  Ministro  della  giustizia,
          fuori dai casi di ricorso per conflitto di attribuzioni tra
          poteri dello Stato in relazione a quanto previsto dall'art.
          11  della  predetta  legge,  possa  ricorrere  in  sede  di
          giustizia  amministrativa contro le delibere concernenti il
          conferimento o la proroga di incarichi direttivi;
                  2)  i  concorsi  per  gli  incarichi  semidirettivi
          consistano   in   una   dichiarazione   di  idoneita'  allo
          svolgimento  delle relative funzioni previa valutazione, da
          parte  delle  commissioni  di  cui  ai numeri 9) e 10), dei
          titoli,  della  laboriosita'  del magistrato, nonche' della
          sua  capacita'  organizzativa; il Consiglio superiore della
          magistratura,  acquisiti  ulteriori elementi di valutazione
          ed  il  parere  motivato  dei  consigli giudiziari, assegni
          l'incarico    semidirettivo   nell'ambito   dei   candidati
          dichiarati  idonei  dalla  commissione  di concorso, tenuto
          conto  del  giudizio  di  idoneita' espresso al termine del
          medesimo;
                  3) gli incarichi direttivi, ad esclusione di quelli
          indicati  nella  lettera i), abbiano carattere temporaneo e
          siano attribuiti per la durata di quattro anni, rinnovabili
          a   domanda,   acquisito   il  parere  del  Ministro  della
          giustizia,   previa   valutazione  positiva  da  parte  del
          Consiglio  superiore  della  magistratura,  per  un periodo
          ulteriore di due anni;
                  4)  il  magistrato, allo scadere del termine di cui
          al numero 3), possa concorrere per il conferimento di altri
          incarichi,  direttivi  di  uguale grado in sedi poste fuori
          dal circondario di provenienza e per incarichi direttivi di
          grado  superiore  per  sedi  poste  fuori  dal distretto di
          provenienza,  con  esclusione di quello competente ai sensi
          dell'art.  11  del  codice  di procedura penale; ai fini di
          quanto  disposto dal presente numero si considerano di pari
          grado  le  funzioni  direttive  di  primo grado e quelle di
          primo grado elevato;
                  5)  alla  scadenza del termine di cui al numero 3),
          il  magistrato  che abbia esercitato funzioni direttive, in
          assenza  di  domanda  per il conferimento di altro ufficio,
          ovvero  in ipotesi di reiezione della stessa, sia assegnato
          alle funzioni non direttive da ultimo esercitate nella sede
          di  originaria  provenienza,  se  vacante,  ovvero in altra
          sede, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato;
                  6)  gli incarichi semidirettivi requirenti di primo
          e  di  secondo  grado  abbiano carattere temporaneo e siano
          attribuiti per la durata di sei anni;
                  7)    il    magistrato    che   esercita   funzioni
          semidirettive  requirenti,  allo scadere del termine di cui
          al  numero 6),  possa concorre per il conferimento di altri
          incarichi  semidirettivi  o di incarichi direttivi di primo
          grado  e  di  primo  grado  elevato in sedi poste fuori dal
          circondario  di  provenienza nonche' di incarichi direttivi
          di  secondo  grado  in  sedi  poste  fuori dal distretto di
          provenienza,  con  esclusione di quello competente ai sensi
          dell'art. 1l del codice di procedura penale;
                  8)  alla  scadenza  del termine di cui al n. 6), il
          magistrato  che  abbia  esercitato  funzioni  semidirettive
          requirenti,  in  assenza  di domanda per il conferimento di
          altro ufficio, ovvero in ipotesi di reiezione della stessa,
          sia   assegnato  alle  funzioni  non  direttive  da  ultimo
          esercitate   nella   sede  di  originaria  provenienza,  se
          vacante,  ovvero in altra sede, senza maggiori oneri per il
          bilancio dello Stato;
                  9)  sia  istituita  una  commissione  di esame alle
          funzioni direttive giudicanti e alle funzioni semidirettive
          giudicanti,  composta  da  un  magistrato  che  eserciti le
          funzioni  direttive  giudicanti  di  legittimita', da tre a
          cinque  magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di
          legittimita' e da due magistrati che esercitino le funzioni
          giudicanti  di  secondo  grado,  nonche'  da tre professori
          universitari   di   prima  fascia  in  materie  giuridiche,
          nominati dal Consiglio superiore della magistratura;
                  10)  sia  istituita  una  commissione di esame alle
          funzioni direttive requirenti e alle funzioni semidirettive
          requirenti,  composta  da  un  magistrato  che  eserciti le
          funzioni  direttive  requirenti  di  legittimita', da tre a
          cinque  magistrati che esercitino le funzioni requirenti di
          legittimita' e da due magistrati che esercitino le funzioni
          requirenti  di  secondo  grado,  nonche'  da tre professori
          universitari   di   prima  fascia  in  materie  giuridiche,
          nominati dal Consiglio superiore della magistratura;
                  11)  ai  fini  di  cui  ai  numeri 1) e 2) i titoli
          vengano  individuati  con  riferimento  alla loro specifica
          rilevanza  ai  fini  della  verifica  delle attitudini allo
          svolgimento  di  funzioni  direttive o semidirettive; fermo
          restando   il   possesso   dei   requisiti  indicati  dalle
          lettere h)   ed i)   per  il  conferimento  delle  funzioni
          direttive   o  semidirettive,  il  pregresso  esercizio  di
          funzioni   direttive  o  semidirettive  costituisce  titolo
          preferenziale;  in  ogni caso si applichino le disposizioni
          di   cui  alla  lettera l),  numero 11);  per  le  funzioni
          semidirettive giudicanti si tenga adeguatamente conto della
          pregressa   esperienza   maturata   dal   magistrato  nello
          specifico  settore  oggetto dei procedimenti trattati dalla
          sezione   di  tribunale  o  di  corte  di  appello  la  cui
          presidenza  e'  messa  a  concorso;  nella  valutazione dei
          titoli  ai  fini dell'assegnazione delle funzioni direttive
          di  Procuratore  nazionale  antimafia  resta  fermo  quanto
          previsto  in  via  preferenziale dall'art. 76-bis, comma 2,
          primo periodo, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio
          decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
                n) prevedere  che  le disposizioni dei numeri 1), 3),
          5)  e  10)  della  lettera m)  si  applichino  anche per il
          conferimento   dell'incarico   di   Procuratore   nazionale
          antimafia e che, alla scadenza del termine di cui al citato
          numero 3) il magistrato che abbia esercitato le funzioni di
          Procuratore  nazionale  antimafia  possa  concorrere per il
          conferimento   di   altri  incarichi  direttivi  requirenti
          ubicati  in distretto diverso da quello competente ai sensi
          dell'art. 11 del codice di procedura penale;
                o) prevedere  che,  ai  fini  dell'applicazione delle
          disposizioni della presente legge, il periodo trascorso dal
          magistrato  fuori dal ruolo organico della magistratura sia
          equiparata     all'esercizio    delle    ultime    funzioni
          giurisdizionali  svolte e il ricollocamento in ruolo, senza
          maggiori  oneri  per il bilancio dello Stato, avvenga nella
          medesima  sede,  se  vacante,  o  in  altre  sedi,  e nelle
          medesime funzioni, ovvero, nel caso di cessato esercizio di
          una   funzione  elettiva  extragiudiziaria,  salvo  che  il
          magistrato  svolgesse  le  sue  funzioni presso la Corte di
          cassazione  o  la  Procura  generale  presso  la  Corte  di
          cassazione  o la Direzione nazionale antimafia, in una sede
          diversa  vacante,  appartenente ad un distretto sito in una
          regione  diversa  da  quella in cui e' ubicato il distretto
          presso  cui  e' posta la sede di provenienza nonche' in una
          regione  diversa  da quella in cui, in tutto o in parte, e'
          ubicato  il  territorio della circoscrizione nella quale il
          magistrato  e' stato eletto; prevedere che, fatta eccezione
          per  i magistrati in aspettativa per mandato parlamentare e
          per  i  magistrati  eletti  al  Consiglio  superiore  della
          magistratura,   il   collocamento  fuori  ruolo  non  possa
          superare  il  periodo massimo complessivo di dieci anni. In
          ogni  caso  i magistrati collocati fuori dal ruolo organico
          in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della
          magistratura  ovvero  per  mandato parlamentare non possono
          partecipare  ai  concorsi  previsti  dalla  presente legge.
          Resta  fermo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 30
          del  decreto  del  Presidente della Repubblica 16 settembre
          1958, n. 916, e successive modificazioni;
                p) prevedere che:
                  1) le commissioni di cui alle lettere l) e m) siano
          nominate  per  due  anni  e siano automaticamente prorogate
          sino  all'esaurimento delle procedure concorsuali in via di
          espletamento;
                  2)  i  componenti  delle  predette  commissioni, ad
          eccezione  dei magistrati che esercitino funzioni direttive
          requirenti   di   legittimita',  non  siano  immediatamente
          confermabili e non possano essere nuovamente nominati prima
          che siano decorsi tre anni dalla cessazione dell'incarico;
                q) prevedere che:
                  1)  la  progressione  economica  dei  magistrati si
          articoli automaticamente  secondo  le  seguenti  classi  di
          anzianita',  salvo  quanto  previsto  dai  numeri 2) e 3) e
          fermo    restando   il   migliore   trattamento   economico
          eventualmente conseguito:
                    1.1)  prima  classe:  dalla  data  del decreto di
          nomina a sei mesi;
                    1.2) seconda classe: da sei mesi a due anni;
                    1.3) terza classe: da due a cinque anni;
                    1.4) quarta classe: da cinque a tredici anni;
                    1.5) quinta classe: da tredici a venti anni;
                    1.6) sesta classe: da venti a ventotto anni;
                    1.7) settima classe: da ventotto anni in poi;
                  2)  i  magistrati  che  conseguono  le  funzioni di
          secondo  grado  a seguito del concorso per titoli ed esami,
          scritti  ed orali, di cui alla lettera f), numero 2), prima
          parte, conseguano la quinta classe di anzianita';
                  3)  i  magistrati  che  conseguono  le  funzioni di
          legittimita' a seguito dei concorsi di cui alla lettera f),
          numero 3), conseguano la sesta classe di anzianita';
                r) prevedere  che  il  magistrato  possa  rimanere in
          servizio  presso  lo  stesso  ufficio svolgendo il medesimo
          incarico per un periodo massimo di dieci anni, con facolta'
          di  proroga  del  predetto  termine per non oltre due anni,
          previa    valutazione   del   Consiglio   superiore   della
          magistratura    fondata    su    comprovate   esigenze   di
          funzionamento  dell'ufficio  e comunque con possibilita' di
          condurre  a  conclusione  eventuali processi di particolare
          complessita'  nei  quali  il  magistrato sia impegnato alla
          scadenza  del  termine;  prevedere  che  non possano essere
          assegnati  ai  magistrati  per  i  quali  e' in scadenza il
          termine  di  permanenza  di  cui  sopra procedimenti la cui
          definizione  non  appare  probabile  entro  il  termine  di
          scadenza;  prevedere  che  la  presente disposizione non si
          applichi   ai   magistrati   che   esercitano  funzioni  di
          legittimita';".
                "9.  Nell'esercizio  della  delega di cui all'art. 1,
          comma 3,  il  Governo  definisce  la disciplina transitoria
          attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:
                a) prevedere  che, ai concorsi di cui alla lettera a)
          del  comma 1  indetti  fino  al quinto anno successivo alla
          data  di  acquisto  di  efficacia  del  primo  dei  decreti
          legislativi  emanati  nell'esercizio  della  delega  di cui
          all'art. 1, comma 1, lettera a), siano ammessi anche coloro
          che  hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito
          di  corso  universitario  di durata non inferiore a quattro
          anni,  essendosi  iscritti  al  relativo  corso  di  laurea
          anteriormente all'anno accademico 1998-1999;
                b) prevedere che il requisito della partecipazione al
          corso,  previsto  dalla  lettera g),  numeri 1) e 3), dalla
          lettera h),  n.  17),  dalla lettera i), numero 6), e dalla
          lettera l), numeri 3.1), 3.2), 4.1), 4.2), 7.1), 7.2), 9.1)
          e  9.2)  del  comma 1,  possa  essere  richiesto  solo dopo
          l'entrata   in   funzione   della  Scuola  superiore  della
          magistratura, di cui al comma 2;
                c) prevedere  che  i magistrati in servizio alla data
          di  acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi
          emanati  nell'esercizio  della  delega  di  cui all'art. 1,
          comma 1,  lettera a),  entro  il  termine di tre mesi dalla
          predetta   data,  possano  richiedere  il  mutamento  delle
          funzioni  nello  stesso  grado da giudicanti a requirenti e
          viceversa;   l'effettivo   mutamento  di  funzioni,  previa
          valutazione positiva da parte del Consiglio superiore della
          magistratura,  si  realizzera' nel limite dei posti vacanti
          individuati annualmente nei cinque anni successivi; che, ai
          fini  del  mutamento  di  funzioni,  il Consiglio superiore
          della  magistratura  formera' la graduatoria dei magistrati
          richiedenti   sulla   base   dell'eventuale  anzianita'  di
          servizio  nelle  funzioni  verso  le  quali  si  chiede  il
          mutamento  e,  a  parita'  o in assenza di anzianita' sulla
          base dell'anzianita' di servizio; che la scelta nell'ambito
          dei posti vacanti avvenga secondo l'ordine di graduatoria e
          debba  comunque  riguardare  un  ufficio  avente sede in un
          diverso o circondario nell'ipotesi di esercizio di funzioni
          di  primo  grado  e  un  ufficio  avente sede in un diverso
          distretto,  con  esclusione  di  quello competente ai sensi
          dell'art.  11  del codice di procedura penale, nell'ipotesi
          di  esercizio  di funzioni di secondo grado; che il rifiuto
          del  magistrato  richiedente  ad  operare la scelta secondo
          l'ordine di graduatoria comporti la rinuncia alla richiesta
          di mutamento nelle funzioni;
                d) prevedere  che  le  norme  di  cui ai numeri 3.1),
          3.2),  4.1)  e  4.2)  della  lettera l)  del comma 1 non si
          applichino  ai  magistrati  che,  alla  data di acquisto di
          efficacia   del   primo  dei  decreti  legislativi  emanati
          nell'esercizio  della  delega  di  cui all'art. 1, comma 1,
          lettera a),   abbiano   gia'   compiuto,   o  compiano  nei
          successivi  ventiquattro  mesi, tredici anni dalla data del
          decreto di nomina ad uditore giudiziario;
                e) prevedere  che  le  norme  di  cui ai numeri 7.1),
          7.2),  9.1)  e  9.2)  della  lettera l)  del comma 1 non si
          applichino  ai  magistrati  che,  alla  data di acquisto di
          efficacia   del   primo  dei  decreti  legislativi  emanati
          nell'esercizio  della  delega  di  cui all'art. 1, comma 1,
          lettera a) abbiano gia' compiuto, o compiano nei successivi
          ventiquattro  mesi,  venti  anni  dalla data del decreto di
          nomina ad uditore giudiziario;
                f) prevedere che ai magistrati di cui alle lettere d)
          ed e),  per  un periodo di tempo non superiore a tre anni a
          decorrere dalla data di acquisto di efficacia del primo dei
          decreti  legislativi emanati nell'esercizio della delega di
          cui  all'art.  1,  comma 1,  lettera a),  e  fatta salva la
          facolta'  di  partecipare  ai concorsi, le assegnazioni per
          l'effettivo  conferimento rispettivamente delle funzioni di
          appello  giudicanti  o  requirenti e di quelle giudicanti o
          requirenti  di  legittimita' siano disposte nell'ambito dei
          posti vacanti da attribuire a domanda previsti dal comma 1,
          lettera  l), numeri 3), 4), 7) e 9), e sul 40 per cento dei
          posti    che   dovessero   rendersi   vacanti   a   seguito
          dell'accoglimento  delle domande di tramutamento presentate
          dai  magistrati  che  gia' esercitano funzioni giudicanti o
          requirenti  di secondo grado; che, decorso tale periodo, ai
          magistrati  di cui alla lettera e), fatta salva la facolta'
          di   partecipare  ai  concorsi  per  titoli  ed  esami,  le
          assegnazioni  per  l'effettivo  conferimento delle funzioni
          giudicanti  o  requirenti  di  legittimita' siano disposte,
          previo  concorso  per  titoli  ed  a condizione che abbiano
          frequentato  l'apposito  corso  di formazione alle funzioni
          giudicanti  o  requirenti  di legittimita' presso la Scuola
          superiore  della  magistratura  di  cui  al comma 2, il cui
          giudizio  finale  e' valutato dal Consiglio superiore della
          magistratura,  nell'ambito  dei  posti  vacanti  di  cui al
          comma 1,  lettera l), numeri 7.1) e 9.1); prevedere che, ai
          fini   del   conferimento   degli  uffici  semidirettivi  e
          direttivi di cui al comma 1, lettera h), numeri 7), 8), 9),
          10),  11),  12),  13) e 14), fermo restando quanto previsto
          dal  comma 1,  lettera  f),  numero 4), ultima parte, per i
          magistrati  di  cui  alle lettere d) ed e) il compimento di
          tredici  anni  di servizio dalla data del decreto di nomina
          ad   uditore   giudiziario  equivalga  al  superamento  del
          concorso  per  le funzioni di secondo grado; prevedere che,
          ai  fini  del conferimento degli uffici direttivi di cui al
          comma 1,  lettera h),  numeri  15)  e  16),  fermo restando
          quanto  previsto  al comma 1, lettera f), numero 4), ultima
          parte,   per   i  magistrati  di  cui  alla  lettera e)  il
          compimento di venti anni di servizio dalla data del decreto
          di  nomina  ad uditore giudiziario equivalga al superamento
          del concorso per le funzioni di legittimita'; prevedere che
          i magistrati di cui alla lettera e) per un periodo di tempo
          non  superiore  a  cinque  anni  e  fermo  restando  quanto
          previsto  al  comma 1, lettera f), numero 4), ultima parte,
          possano  ottenere il conferimento degli incarichi direttivi
          di  cui al comma 1, lettera i), numeri 1), 2), 3), 4) e 5),
          anche  in assenza dei requisiti di esercizio delle funzioni
          giudicanti  o  requirenti  di legittimita' o delle funzioni
          direttive  giudicanti  o requirenti di legittimita' o delle
          funzioni  direttive  superiori  giudicanti  di legittimita'
          rispettivamente previsti nei predetti numeri;
                g) prevedere,  senza  nuovi o maggiori oneri a carico
          del  bilancio  dello Stato, che i magistrati che, alla data
          di  acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi
          emanati  nell'esercizio  della  delega  di  cui all'art. 1,
          comma 1,  lettera a),  esercitano funzioni direttive ovvero
          semidirettive requirenti mantengano le loro funzioni per un
          periodo  massimo  di  quattro anni, decorso il quale, senza
          che  abbiano ottenuto l'assegnazione ad altro incarico o ad
          altre funzioni, ne decadano restando assegnati con funzioni
          non  direttive nello stesso ufficio, eventualmente anche in
          soprannumero da  riassorbire alle successive vacanze, senza
          variazione dell'organico complessivo della magistratura;
                h) prevedere  che,  in  deroga  a quanto previsto dal
          comma 1,   lettera r),  i  magistrati  che,  alla  data  di
          acquisto  di  efficacia  del  primo dei decreti legislativi
          emanati  nell'esercizio  della  delega  di  cui all'art. 1,
          comma 1,  lettera a),  abbiano compiuto il periodo di dieci
          anni  di  permanenza  all'incarico  nello  stesso  ufficio,
          possano  permanervi,  nei  limiti stabiliti dalla normativa
          vigente  e dai commi 27 e 28, fermo restando che, una volta
          ottenuto  il passaggio ad altro incarico, o il tramutamento
          eventualmente  richiesto,  si  applicano le norme di cui al
          citato comma 1, lettera r);
                i) prevedere  che  ai  posti  soppressi  ai sensi del
          comma 5,  lettere a) e b), siano trattenuti i magistrati in
          servizio   alla   data   di  acquisto  di  efficacia  delle
          disposizioni  emanate  in  attuazione  del comma 5 e che ad
          essi possano essere conferite dal Consiglio superiore della
          magistratura  le  funzioni  di  legittimita' nei limiti dei
          posti disponibili ed in ordine di anzianita' di servizio se
          in possesso dei seguenti requisiti:
                  1) necessaria idoneita' precedentemente conseguita;
                  2) svolgimento nei sei mesi antecedenti la predetta
          data  delle  funzioni  di  legittimita' per aver concorso a
          formare  i  collegi nelle sezioni ovvero per aver svolto le
          funzioni di pubblico ministero in udienza;
                l) prevedere  che  ai  posti  soppressi  ai sensi del
          comma 5,  lettera b), siano trattenuti, in via transitoria,
          i  magistrati  di appello in servizio alla data di acquisto
          di  efficacia  del  primo  dei  decreti legislativi emanati
          nell'esercizio  della  delega  di  cui all'art. 1, comma 1,
          lettera e),   per  i  quali  non  sia  stato  possibile  il
          conferimento  delle funzioni di legittimita' ai sensi della
          lettera i) del presente comma;
                m) prevedere  per  il  ricollocamento  in  ruolo  dei
          magistrati  che risultino fuori ruolo alla data di acquisto
          di  efficacia  del  primo  dei  decreti legislativi emanati
          nell'esercizio  della  delega  di  cui all'art. 1, comma 1,
          lettera a):
                  1)  che  i  magistrati  in  aspettativa per mandato
          elettorale  vengano  ricollocati  in  ruolo  secondo quanto
          previsto dal comma 1 lettera o);
                  2)  che  i magistrati fuori ruolo che, all'atto del
          ricollocamento  in  ruolo, non abbiano compiuto tre anni di
          permanenza fuori ruolo vengano ricollocati in ruolo secondo
          quanto  previsto  dal  comma 1,  lettera o),  senza nuovi o
          maggiori oneri per il bilancio dello Stato;
                  3)  che  i magistrati fuori ruolo che, all'atto del
          ricollocamento  in ruolo, abbiano compiuto piu' di tre anni
          di  permanenza  fuori  ruolo  vengano  ricollocati in ruolo
          secondo  la  disciplina  in  vigore alla data di entrata in
          vigore  della  presente legge, senza nuovi o maggiori oneri
          per il bilancio dello Stato;
                  4)  che  resta fermo per il ricollocamento in ruolo
          dei  magistrati  fuori  ruolo in quanto componenti elettivi
          del  Consiglio superiore della magistratura quanto previsto
          dal  secondo  comma dell'art. 30 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  16 settembre  1958, n. 916, e successive
          modificazioni;
                n) prevedere  che  alla data di acquisto di efficacia
          del  primo  dei  decreti legislativi emanati nell'esercizio
          della delega di cui all'art. 1, comma 1, lettera a):
                  1)  ad  eccezione  di  quanto previsto dal comma 1,
          lettera m),   numeri  5)  e  8),  e  lettera o)  e  in  via
          transitoria dalla lettera m) del presente comma, numeri 1),
          2)  e  3),  non  sia consentito il tramutamento di sede per
          concorso virtuale;
                  2)  che  la  disposizione  di  cui  al n. 1) non si
          applichi  in caso di gravi e comprovate ragioni di salute o
          di sicurezza;
                  3)   che   nel   caso  in  cui  venga  disposto  il
          tramutamento  per  le ragioni indicate al numero 2) non sia
          consentito   il   successivo   tramutamento  alla  sede  di
          provenienza prima che siano decorsi cinque anni.".
              - Il  regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento
          giudiziario),   e'   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          4 febbraio 1941, n. 28.